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Ordinanza — n. 26569/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26569/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26569/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DENG SUFEN nato il 19/02/1987 DENG LUNQIAO nato il 15/10/1963 DENG YONGWEI nato il 25/05/1985 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 23 settembre 2021 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del giorno 2 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Cuneo aveva condannato Deng Lunqiao, Deng Sufen e Deng Yongwei alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, con il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione, riducendo la pena precedentemente inflitta nei confronti di Deng Lunqiao e Deng Sufen in anni 1 di reclusione e in anni 1 mesi 2 e giorni 20 di reclusione nei confronti di Deng Yongwei per effetto della dichiarazione di non doversi procedere in relazione alle condotte ascritte sino al giorno 16 settembre 2011 per intervenuta prescrizione; riduceva altresì la misura della confisca per equivalente sino ad C 57.560 nei confronti di Deng Lunqiao, sino ad € 1.142.150 nei confronti di Deng Sufen e sino ad E 911.100 nei confronti di Deng Yongwei; che avverso la predetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i prevenuti, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti eccepivano l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione; più in particolare censuravano la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità e ed in punto di prova della colpevolezza; che con il secondo motivo eccepivano il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26569/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DENG SUFEN nato il 19/02/1987 DENG LUNQIAO nato il 15/10/1963 DENG YONGWEI nato il 25/05/1985 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 23 settembre 2021 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del giorno 2 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Cuneo aveva condannato Deng Lunqiao, Deng Sufen e Deng Yongwei alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, con il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione, riducendo la pena precedentemente inflitta nei confronti di Deng Lunqiao e Deng Sufen in anni 1 di reclusione e in anni 1 mesi 2 e giorni 20 di reclusione nei confronti di Deng Yongwei per effetto della dichiarazione di non doversi procedere in relazione alle condotte ascritte sino al giorno 16 settembre 2011 per intervenuta prescrizione; riduceva altresì la misura della confisca per equivalente sino ad C 57.560 nei confronti di Deng Lunqiao, sino ad € 1.142.150 nei confronti di Deng Sufen e sino ad E 911.100 nei confronti di Deng Yongwei; che avverso la predetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i prevenuti, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti eccepivano l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione; più in particolare censuravano la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità e ed in punto di prova della colpevolezza; che con il secondo motivo eccepivano il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale adeguamento della pena motivi di cassazione sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie pentito

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DENG SUFEN nato il 19/02/1987 DENG LUNQIAO nato il 15/10/1963 DENG YONGWEI nato il 25/05/1985 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 23 settembre 2021 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del giorno 2 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Cuneo aveva condannato Deng Lunqiao, Deng Sufen e Deng Yongwei alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, con il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione, riducendo la pena precedentemente inflitta nei confronti di Deng Lunqiao e Deng Sufen in anni 1 di reclusione e in anni 1 mesi 2 e giorni 20 di reclusione nei confronti di Deng Yongwei per effetto della dichiarazione di non doversi procedere in relazione alle condotte ascritte sino al giorno 16 settembre 2011 per intervenuta prescrizione; riduceva altresì la misura della confisca per equivalente sino ad C 57.560 nei confronti di Deng Lunqiao, sino ad € 1.142.150 nei confronti di Deng Sufen e sino ad E 911.100 nei confronti di Deng Yongwei; che avverso la predetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i prevenuti, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti eccepivano l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione; più in particolare censuravano la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità e ed in punto di prova della colpevolezza; che con il secondo motivo eccepivano il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che con esso i ricorrenti si sono limitati a censurare la motivazione del provvedimento impugnato in maniera assolutamente aspecifica omettendo di articolare alcuna concreta censura alla sentenza in oggetto; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere