Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain requires waiver of nullity exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a plea bargain necessitates the waiver of all nullity exceptions. The appellant argued the trial court failed to conduct chemical analysis on seized substances, violating Article 530 of the Code of Criminal Procedure. The court held that such factual disputes are precluded by the plea agreement, which bars challenges unrelated to the defendant's consent or legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 530, comma 2 c.p.p.: A plea bargain requires the defendant to waive any nullity exceptions, including those regarding the factual analysis of seized items, rendering appeals based on such omissions inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APORTIS ROBERTO - C.U.I. 04CRE8U nato a BUSALLA il 05/07/1960 avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di GENOVAhatc:Lay_yisp_d_e_paaj) udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'il novembre 2021 il Tribunale di Genova ha applicato a Roberto Aportis, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.333 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro e di quant'altro in sequestro, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva specifica e reiterata.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stato censurato il mancato rigetto della richiesta di applicazione della pena, dal momento che non era stata condotta la dovuta analisi chimica sulla sostanza in sequestro, sì che non poteva affermarsi che la medesima fosse cocaina o altro. Il ricorrente doveva quindi essere assolto a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1.
In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). In tal quadro è, in ogni caso, del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539).
Laddove va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In specie, tra l'altro, è stata infine invocata anche la norma di cui al comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., ipotesi ben distinta dalla fattispecie di cui all'art. 129 cit., e comunque nulla è stato allegato quanto ad un vizio del consenso in sé, astrattamente rilevante a norma dell'art. 448 cit..
4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2