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Ordinanza — n. 26561/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26561/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 dicembre 2020 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 29 giugno 2020 del Tribunale di Vercelli resa in esito a giudizio abbreviato in absentia, ha rideterminato in mesi cinque di reclusione ed euro 1200 di multa la pena inflitta a Marco Fanini per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione, il primo deducendo vizio motivazionale circa l'affermazione di responsabilità del ricorrente, il secondo lamentando - sempre a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali tossicodipendenza traffico di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
- la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANINI MARCO nato a VERCELLI il 05/01/1990 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOkraf6-à-vviso alle pà-rtil udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2020 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 29 giugno 2020 del Tribunale di Vercelli resa in esito a giudizio abbreviato in absentia, ha rideterminato in mesi cinque di reclusione ed euro 1200 di multa la pena inflitta a Marco Fanini per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione, il primo deducendo vizio motivazionale circa l'affermazione di responsabilità del ricorrente, il secondo lamentando - sempre a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. - la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile per tardività. 3.1. Vero è, infatti, che la sentenza della Corte torinese è stata pronunciata con trattazione cartolare il 18 dicembre 2020, con la contestuale indicazione, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., di giorni 45 per il deposito della motivazione della sentenza. In data 21 dicembre 2020 vi è stata la comunicazione al difensore dell'avviso di deposito del dispositivo. La motivazione risulta depositata tempestivamente 1'8 gennaio 2021. Tenuto conto dei termini di quarantacinque giorni per la proposizione dell'impugnazione - ex art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., va da sé che in ogni caso il deposito del ricorso, avvenuto il successivo 2 aprile 2021, appare ictu °cui/ tardivo.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de