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Ordinanza — n. 26559/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to fraudulent conduct in issuing duplicate invoices with differing amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26559/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's actions constituted fraudulent means relevant to the crime. The defendant argued for a reduction in guilt, but the court found that issuing two invoices with the same number but different amounts to the same client was a deceptive practice. Consequently, the court affirmed the lower court's qualification of the act and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 264 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defendant's conduct, such as issuing duplicate invoices with varying amounts, constitutes fraudulent means integral to the crime, thereby validating the lower court's finding of guilt.

Parole chiave

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fraudulent means duplicate invoices inadmissible appeal criminal fraud procedural costs imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione fatture fittizie frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 264 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERELLA ANTONIO nato a CASTEL DEL GIUDICE il 12/11/1949 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del giorno 12 gennaio 2021 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato Perella Antonio, in qualità di socio amministratore della TER MEC s.n.c. di Perella Antonio e Mario, alla pena di mesi 7 di reclusione, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo b) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei restanti reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità;

Considerato, che il ricorso è inammissibile in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente difesa costituiscono mezzi fraudolenti rilevanti ai fini dell'integrazione del reato contestato anche le condotte poste in essere dal prevenuto il quale in diverse occasioni ha emesso fatture per operazioni per operazione da lui svolte nei confronti di determinati clienti redigendone, con la medesima numerazione, due diverse copie, una destinata la cliente, recante l'effettivo importo da questi dovuto, ed una utilizzata in sede di dichiarazione fiscale, recante un diverso importo; che, risulta pertanto correttamente qualificato in termini penalistici il fatto addebìtato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente L fissata in €3W,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 000 spese processuali e della somma di € M100 in favore della Cassa delle amme