Cassation appeal dismissed for excessive generality; appellant failed to specify criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to excessive generality, finding the appellant failed to articulate specific criticisms against the lower court's reasoning. The appellant merely censured the motivation in an absolutely unspecified manner without providing concrete arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000 to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity and fails to articulate concrete criticisms against the reasoning of the judgment under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIO RAFFAELE nato a TARANTO il 12/02/1960 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza del giorno 15 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, il giorno 18 febbraio 2021, aveva condannato Serio Raffaele alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 800 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione;
Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto affetto da eccesiva genericità; che con il proprio ricorso il ricorrente non ha articolato alcuna specifica critica alla sentenza impugnata ma si è limitato a censurarne in maniera assolutamente aspecifica la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore , il Pres,ÌIen