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Ordinanza — n. 26555/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of generic mitigating circumstances in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by De Luca Pierluigi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The lower court correctly refused generic mitigating circumstances based on the high quantity of drugs, the non-occasional nature of the conduct, and the modus operandi of the drug dealing. The appeal was rejected because the facts did not support the claim that the party was at fault for the inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the facts do not justify the invocation of generic mitigating circumstances, and the party is not at fault for the inadmissibility declaration.

Parole chiave

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drug trafficking generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs non-occasional conduct Cassation appeal drug quantity sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA PIERLUIGI nato a CASERTA il 28/07/1988 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il 4 marzo 2021 il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere aveva condannato De Luca Pierluigi alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 18.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha correttamente negato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche sulla scorta dell'elevato numero di dosi medie singole ricavabili dal quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato, delle stesse ammissioni del De Luca relative alla non occasionalità della condotta nonché delle modalità di svolgimento dell'attività di spaccio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consiglier estensore il Pr