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Ordinanza — n. 26553/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of fault in procedural error regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26553/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Nadia Nadif's cassation appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted her of a crime while she was under a signature obligation for a similar offense, noting her high determination to reoffend. The appellate court rejected her arguments regarding generic mitigating circumstances and the low expected profit from the drugs found on her person.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the party caused the procedural error without fault, and the court must assess whether the party was negligent in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of fault procedural error signature obligation crime mitigating circumstances rejection procedural costs and fine recidiva nell'infrazione doppia punibilità sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADIF NADIA nato il 03/02/1980 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 28 ottobre 2021 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 15 maggio 2019 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato Nadif Nadia alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 2.000 di multa, con il beneficio della sospensione della pena, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, affidandolo a due motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato che la Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente motivato circa la mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla circostanza che la imputata ha commesso il reato mentre era sottoposta ad obbligo di firma essendo stat appena rimessa in libertà per fatto analogo, in tal modo al dato dimostrando perciò una particolare determinazione a delinquere; quanto al restante motivo la particolare tenuità del profitto che la imputata si riprometteva di conseguire può essere esclusa sulla base del dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in suo possesso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2020 Il Consigliere es ens