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Ordinanza — n. 26552/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26552/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26552/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERVERO ANNA nato a ERCOLANO il 04/09/1969 D'AMBROSI ALFONSINA nato a SARNO il 10/08/1994 avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAtrelUi avviso atte p@rtjj, udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 3 novembre 2021, il Tribunale di Civitavecchia ha applicato a Cervero Anna e D'Ambrosi Alfonsina la pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa avendole ritenute colpevoli per il reato di cui in epigr afe; che per l'annullamento di predetta sentenza le imputate hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di impugnazione il vizio di motivazione lamentando in particolare la mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in data 3 novembre 2021, il Tribunale di Civitavecchia ha applicato a Cervero Anna e D'Ambrosi Alfonsina la pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa avendole ritenute colpevoli per il reato di cui in epigr afe; che per l'annullamento di predetta sentenza le imputate hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di impugnazione il vizio di motivazione lamentando in particolare la mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale pena pecuniaria sospesa aggravamento della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERVERO ANNA nato a ERCOLANO il 04/09/1969 D'AMBROSI ALFONSINA nato a SARNO il 10/08/1994 avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAtrelUi avviso atte p@rtjj, udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 3 novembre 2021, il Tribunale di Civitavecchia ha applicato a Cervero Anna e D'Ambrosi Alfonsina la pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa avendole ritenute colpevoli per il reato di cui in epigr afe; che per l'annullamento di predetta sentenza le imputate hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di impugnazione il vizio di motivazione lamentando in particolare la mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che i ricorsi - trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggi