Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of grounds under Art. 448, para. 2-bis of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Rocca's appeal against the Milan preliminary hearing judge's sentence inadmissible. Rocca argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning, but the Court found no grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code were raised. Consequently, the appeal was rejected, and Rocca was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA GIOVANNI nato il 14/08/1962 avverso la sentenza del 29/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO WaTcr WV1-s-o—al T é_ p a r_t udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 29 ottobre 2021 il Tribunale di Milano ha applicato a Rocca Giovanni la pena di anni 5 di reclusione ed C 10.000 di multa avendolo ritenuto colpevole, per i reati di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependone la carente motivazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al- difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che nel caso di specie non ha formato oggetto di impugnazione alcuno dei succitati motivi; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022