Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26545/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26545/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26545/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURRELLI FABRIZIO nato a ROMA il 12/03/1991 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA OVTavV-i-s—o- alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 22 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 novembre 2020 nei confronti di Tamburrelli Fabrizio riducendo ad anni 2 e mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 18.000 di multa la pena precedentemente inflitta di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 18.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con riferimento all'omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26545/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 novembre 2020 nei confronti di Tamburrelli Fabrizio riducendo ad anni 2 e mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 18.000 di multa la pena precedentemente inflitta di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 18.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con riferimento all'omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione rinuncia a pretese di salario motivi di cassazione disdetta per rappresaglia indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorrente si è limitato a lamentare, per altro in maniera assolutamente generica, la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURRELLI FABRIZIO nato a ROMA il 12/03/1991 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA OVTavV-i-s—o- alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 22 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 novembre 2020 nei confronti di Tamburrelli Fabrizio riducendo ad anni 2 e mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 18.000 di multa la pena precedentemente inflitta di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 18.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con riferimento all'omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorrente si è limitato a lamentare, per altro in maniera assolutamente generica, la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. omettendo di indicare quali avrebbe asseritamente omesso di esaminare la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il