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Ordinanza — n. 26542/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding tax fraud sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding sentencing discretion was manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court's reduction of the fine for tax evasion was illogical, yet the court noted the defendant had already paid the evaded taxes and sanctions. Consequently, the court held that the judge's exercise of discretion was balanced and did not require explicit justification under the relevant penal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: In cases of continued offense where the judge imposes the minimum statutory penalty and increases it only slightly for continuation, no explicit motivation is required as the increase is inherently contained and the exercise of discretion is presumed balanced.

Parole chiave

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tax fraud sentencing continued offense discretionary power manifest unfoundedness inadmissibility appeal penal code minimum procedural economy sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Al riguardo, e tenuto conto dei ben più consistenti limiti quantitativi di cui all'art. 81 cod. pen., per un verso l'aumento sul minimo edittale deve ritenersi del tutto contenuto, e per altro lato esso è stato accompagnato da succinta ma adeguata motivazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 132 cod. pen
art. 81 cod. pen
Al riguardo, e tenuto conto dei ben più consistenti limiti quantitativi di cui all'art. 81 cod. pen., per un verso l'aumento sul minimo edittale deve ritenersi del tutto contenuto, e per altro lato esso è stato accompagnato da succinta ma adeguata motivazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Sentenza — n. 35429/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription and sentencing errors for drug trafficking charges.
Sentenza — n. 11563/2023 — snpen
Cassation annuls appeal judgment for lack of reasoning on accessory fines and prescribes crimes. The court found the appellate court failed to justify why accessory fines remained unchanged despite a reduced main sentence, violating the principle of proportionality under Article 27 of the Constitution. Consequently, the Supreme Court annulled the decision without remittal, ruling that the crimes were extinguished by prescription as of March 30, 2022, thereby clearing the defendant of liability for the specified offenses. The ruling emphasizes that accessory penalties must be individually calibrated to the reduced gravity of the facts, not merely fixed by statutory ranges, and that failure to explain this calibration constitutes a violation of law requiring annulment. This decision reinforces the constitutional mandate for personalized criminal responsibility and the strict application of prescription limits in complex fraud cases involving multiple declarations and continuations.
Ordinanza — n. 23302/2024 — snpen
Cassation dismisses appeal as second-instance judgment on prescription precludes declaring extinction for separate charge.
Ordinanza — n. 18664/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's sentencing reasoning.
Sentenza — n. 12699/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding accessory fines calculation under Art. 133 Penal Code.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNI LAURO nato a REGGIO EMILIA il 03/03/1964 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 22 gennaio 2018 del Tribunale di Reggio Emilia, ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena complessivamente inflitta a Lauro Bagni, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., 2, comma 3 e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente agli anni d'imposta 2010 e 2011.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, deducendo vizio motivazionale, ha lamentato manifesta illogicità e contraddittorietà circa i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio in aumento per effetto della continuazione interna. Né era stata offerta motivazione circa la consistenza dell'aumento, ridotto in sede d'appello da tre a due mesi per anno d'imposta (ferma restando la prescrizione relativamente al 2009).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al profilo di doglianza, la sentenza impugnata - assumendo l'eccessività della precedente quantificazione - ha inteso ridurre da tre a due mesi l'aumento per continuazione per ciascun anno d'imposta, tenuto espressamente conto della positiva condotta intrattenuta post factum dall'imputato, a seguito del pagamento delle imposte evase e delle relative sanzioni. In tal senso la dosimetria sanzionatoria era stata contenuta in mesi otto di reclusione, di cui sei per la pena base e, appunto, due per l'ulteriore anno d'imposta per il quale il reato contestato non era ancora prescritto.

La pena base corrisponde invero al minimo edittale per la fattispecie all'epoca vigente. 3.1.1. Ciò posto, questa Corte ha già osservato che, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273533).

Al riguardo, e tenuto conto dei ben più consistenti limiti quantitativi di cui all'art. 81 cod. pen., per un verso l'aumento sul minimo edittale deve ritenersi del tutto contenuto, e per altro lato esso è stato accompagnato da succinta ma adeguata motivazione. Sì che non appare affatto censurabile l'esercizio, equilibrato, del potere discrezionale spettante al Giudice. 3.1.2. La doglianza deve quindi ritenersi manifestamente infondata.

4. Alla stregua dei rilievi che precedono, la manifesta complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/05/2022