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Ordinanza — n. 26539/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigation claim outside plea agreement scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised a generic mitigation claim not included in the plea agreement. The lower court had applied a sentence based on an illicit drug possession plea deal, but the defendant argued for additional leniency post-agreement. The court ruled that such arguments are barred by law once a plea is accepted, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606, lett. b) c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality, excluding generic mitigation claims.

Parole chiave

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plea agreement appeal generic mitigation inadmissible appeal drug possession plea procedural bar commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606, lett. b) c.p.p.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo in primo luogo violazione di legge a norma dell'art. 606, lett.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza dell'Il novembre 2021 il Tribunale della Spezia ha applicato a Adil El Ghanioui, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.700 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
In tal quadro è, in ogni caso, del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv.
Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Moretti
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro
(così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHANIOUI ADIL nato il 06/01/1993 avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIAtraTóa vvisor7.0"e-—pa-li3 udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il novembre 2021 il Tribunale della Spezia ha applicato a Adil El Ghanioui, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.700 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante l'illecita detenzione di tredici involucri di sostanza del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 9,19.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo in primo luogo violazione di legge a norma dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen. atteso il mancato rigetto della richiesta di applicazione della pena, che non prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche. In secondo luogo era dedotto il difetto di motivazione, dal momento che il giudice non aveva dato adeguato conto del proprio convincimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1.

In ragione di ciò, con il ricorso anzitutto si denuncia, invece, l'omessa applicazione di circostanza attenuante che neppure risulta menzionata nella richiesta di applicazione di pena. Cosicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità (cfr. Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117). 3.1.2. In relazione poi al ritenuto difetto di motivazione (ed a prescindere dal fatto che la sentenza dà atto, sia pure sinteticamente, della condivisione dell'ipotesi accusatoria specificamente enunciata nel capo d'imputazione nonché della relativa qualificazione giuridica), è nozione consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072;

Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). In tal quadro è, in ogni caso, del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539). Laddove va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trerriila in favore della Cas