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Ordinanza — n. 26538/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26538/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNOTTI MATTEO nato a PIEVE DI CADORE il 02/11/1986 avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di BELLUNOtrato avviso alle plant udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto z5 Fce)e>t:ptk o Con la sentenza in rubrica indicata il giorno wareitairzé 2021 il Tribunale di Belluno ha condannato l'imputato Brunotti Matteo alla pena di C 10.000 di ammenda perché ritenuto responsabile dei reati di cui in epigrafe. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come ricorso per cassazione stante la inappellabilità della sentenza impugnata, il difensore dell'imputato, contestando l'intervenuta statuizione di reità.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 3.000.

Parole chiave

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ammissione all'avvocatura difetto di legittimazione del ministero pubblico oltraggio alla corte ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNOTTI MATTEO nato a PIEVE DI CADORE il 02/11/1986 avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di BELLUNOtrato avviso alle plant udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto z5 Fce)e>t:ptk o Con la sentenza in rubrica indicata il giorno wareitairzé 2021 il Tribunale di Belluno ha condannato l'imputato Brunotti Matteo alla pena di C 10.000 di ammenda perché ritenuto responsabile dei reati di cui in epigrafe. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come ricorso per cassazione stante la inappellabilità della sentenza impugnata, il difensore dell'imputato, contestando l'intervenuta statuizione di reità.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv.ssa Laura Levorato, del Foro di Belluno, non era iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione del gravame. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod .proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consiglie