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Ordinanza — n. 26532/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26532/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAGIEDE CHUKS nato il 02/03/1991 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 luglio 2021 la Corte di appello di Firenze confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Arezzo, il giorno 16 luglio 2020, aveva condannato Osagiede Chucks alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 18.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione con cui a vario titolo censurava la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; in primo luogo il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettato il relativo motivo di impugnazione, aveva ritenuto non applicabile l'invocata fattispecie di lieve entità sulla scorta delle modalità dell'arresto; il ricorrente si doleva del fatto che la Corte territoriale non avesse preso in esame gli elementi rappresentati in sede di gravame tendendi a dimostrare la appartenenza della fattispecie alla ipotesi di lieve entità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26532/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; in primo luogo il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettato il relativo motivo di impugnazione, aveva ritenuto non applicabile l'invocata fattispecie di lieve entità sulla scorta delle modalità dell'arresto; il ricorrente si doleva del fatto che la Corte territoriale non avesse preso in esame gli elementi rappresentati in sede di gravame tendendi a dimostrare la appartenenza della fattispecie alla ipotesi di lieve entità.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata scemata imputabilità abuso di sostanze infrazione qualificata LStup consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAGIEDE CHUKS nato il 02/03/1991 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 luglio 2021 la Corte di appello di Firenze confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Arezzo, il giorno 16 luglio 2020, aveva condannato Osagiede Chucks alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 18.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione con cui a vario titolo censurava la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; in primo luogo il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettato il relativo motivo di impugnazione, aveva ritenuto non applicabile l'invocata fattispecie di lieve entità sulla scorta delle modalità dell'arresto; il ricorrente si doleva del fatto che la Corte territoriale non avesse preso in esame gli elementi rappresentati in sede di gravame tendendi a dimostrare la appartenenza della fattispecie alla ipotesi di lieve entità.

• Considerato che il ricorso è inammissibile; che sia il primo che il secondo motivo di impugnazione, i quali possono essere trattati unitariamente stante la loro omogeneità, risultano inammissibili in quanto impingenti argomentazioni in fatto sottratte al sindacato di questa di Corte di legittimità; che per altro la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta del dato ponderale non minimale dello stupefacente rinvenuto in possesso del ricorrente e dando rilievo alle modalità con cui lo stesso lo deteneva; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere e tensor