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Ordinanza — n. 26529/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible except for specific consent-related grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible cassation appeals filed by two defendants against a plea-bargain sentencing decision. The appellants argued for a legal qualification error regarding one defendant's role and a lack of motivation concerning statutory exemption grounds. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific consent-related defects and that alleged qualification errors must be manifestly obvious to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606, lett. b) c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible except for defects relating to the defendant's consent, correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty, with qualification errors requiring manifest error.

Parole chiave

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plea bargain appeals legal qualification error manifest error standard consent defects cassation inadmissibility commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606, lett. b) c.p.p.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo violazione di legge a norma dell'art. 606, lett.
Art. 129 c.p.p.
nonché difetto di motivazione, attesa la mancata valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 3 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a Franco Orsi e a Monica Bianco, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
nonché difetto di motivazione, attesa la mancata valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 378 cod. pen
In particolare, quanto alla posizione della Bianco, alla stessa andava addebitata, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e in ragione delle dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto, la fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORSI FRANCO nato a PIEDIMONTE MATESE il 14/10/1982 BIANCO MONICA nato il 22/11/1984 avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREtiatb avviso alle_pallij udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a Franco Orsi e a Monica Bianco, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui agli artt. 110 e 81 capoverso cod. pen. nonché 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 80 d.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo violazione di legge a norma dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione, attesa la mancata valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. In particolare, quanto alla posizione della Bianco, alla stessa andava addebitata, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e in ragione delle dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto, la fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1.

In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati (tra l'altro del tutto genericamente, con particolare riguardo alla posizione di Orsi), va anzitutto ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.2. In relazione poi all'eventuale vizio di qualificazione giuridica del fatto relativamente alla posizione della Bianco, è nozione comune che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ult.

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). 3.2.1. In specie non è, invece, neppure specificamente allegato il concreto svolgimento del fatto, atteso - in proposito - il mero richiamo di una massima che dovrebbe corrispondere al preteso svolgimento della vicenda secondo la prospettazione difensiva. Va da sé che, con siffatte premesse, non può ravvisarsi ictu °culi alcuna erronea qualificazione del fatto, nei termini di cui ai richiamati principi.

4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico dei ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il