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Ordinanza — n. 26526/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLO SAVERIO nato a LAMEZIA TERME il 08/10/1988 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'8 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano accoglieva la richiesta avanzata dalle parti di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.: pena base anni 3 di reclusione, ridotta per il rito alla pena di anni due di reclusione nei confronti di CAPPELLO Saverio per aver commesso il delitto di cui all'art 75, co. 2, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per non aver osservato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Bolzano, applicata all'imputato con il decreto del Tribunale di Trento n.6/20 Mis.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in riferimento alla intervenuta definizione del procedimento di merito ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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sanzioni penali carcerazione preventiva eccessiva soggiorno illegale restrizione di libertà superamento del visto sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLO SAVERIO nato a LAMEZIA TERME il 08/10/1988 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'8 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano accoglieva la richiesta avanzata dalle parti di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.: pena base anni 3 di reclusione, ridotta per il rito alla pena di anni due di reclusione nei confronti di CAPPELLO Saverio per aver commesso il delitto di cui all'art 75, co. 2, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per non aver osservato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Bolzano, applicata all'imputato con il decreto del Tribunale di Trento n.6/20 Mis.

Prev. del 13.05.2021,; in particolare, l'imputato ha violato la citata prescrizione il 4.07.2021, poiché è stato trovato, alle ore 21.00 circa a Bolzano da due Agenti della Squadra Volante della Questura.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAPPELLO Saverio deducendo come unico motivo di gravame l'erronea applicazione degli artt. 444 e 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in riferimento alla intervenuta definizione del procedimento di merito ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid