Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26525/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26525/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIOTTO CARLO nato a SCHIO il 02/03/1958 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata da MIOTTO Carlo tra i fatti di reato di cui alle seguenti sentenze: Sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in data 7.5.2009, irrevocabile dal 20.7.2009 Sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano del 15.1.2015 irrevocabile dal 27.9.2019. In motivazione, il Giudice rileva che sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo del "modus operandi" non si ravvisano indici sintomatici della sussistenza di un anticipato ed unitario disegno criminoso comprendente quantomeno nelle linee essenziali i reati di bancarotta fraudolenta relativi alle due diverse società amministrate dall'istante .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26525/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MIOTTO Carlo deducendo come unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta indagine su reati finanziari lotta contro la frode riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo riproduzione e imitazione di biglietti di banca irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIOTTO CARLO nato a SCHIO il 02/03/1958 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata da MIOTTO Carlo tra i fatti di reato di cui alle seguenti sentenze: Sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in data 7.5.2009, irrevocabile dal 20.7.2009 Sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano del 15.1.2015 irrevocabile dal 27.9.2019. In motivazione, il Giudice rileva che sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo del "modus operandi" non si ravvisano indici sintomatici della sussistenza di un anticipato ed unitario disegno criminoso comprendente quantomeno nelle linee essenziali i reati di bancarotta fraudolenta relativi alle due diverse società amministrate dall'istante .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MIOTTO Carlo deducendo come unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I