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Ordinanza — n. 26523/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, which is not permitted in Italian criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Bandini's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts, a remedy strictly prohibited in Italian criminal appeals. The lower court had convicted Bandini for violating special surveillance measures by entering a bar without a work contract, despite his claim of authorized employment. The court ruled that the second instance judge had already fully assessed the factual profiles, making any request for new fact-finding legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts, as the second instance court has already fully evaluated the factual profiles.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of facts special surveillance measures violation of residence obligation costs and fines rischio di soggiorno illegale mandato d'arresto infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 99, co.4, c.p.
Art. 75, co.2, D.L.gvo. 159/2011
perché riteputo colpevole del reato ex art. 75, co.2, D.L.gvo.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANDINI FRANCESCO nato a GROTTAGLIE il 04/08/1989 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 7 dicembre 2020 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 dicembre 2017 con la quale BANDINI Francesco è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art 99, co.4, c.p. perché riteputo colpevole del reato ex art. 75, co.2, D.L.gvo. 159/2011in quanto, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, in Manduria, per la durata di anni due, violava le prescrizioni imposte ed in particolare veniva sorpreso, alle ore 19.10 all'interno di un bar in Francavilla Fontana.

L'imputato, in fase di impugnazione della sentenza di primo gravo, aveva rammentato l'insussistenza del reato essendo stato autorizzato a prestare attività lavorativa presso il bar in cui è stato sorpreso e che al più si sarebbe reso responsabile del solo ritardo nel rientro presso la propria abitazione. In motivazione, la Corte aderisce alle conclusioni cui perviene il Giudice di primo grado evidenziando che, in assenza di un contratto di lavoro tra il Bandini ed il bar in cui lo stesso è stato sorpreso, l'imputato doveva essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BANDINI Francesco deducendo come unico motivo il vizio di motivazione della decisione impugnata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la Corte di secondo grado ha compiutamente valutato i profili dei fatti oggetto di giudizio rimessi al suo esame e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a