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Ordinanza — n. 26522/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26522/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITO ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 25/07/1973 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAt dato avviso alle parti 1-- udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Perugia ha respinto il reclamo proposto da DE VITO Antonio avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 1° marzo 2021 in tema di liberazione anticipata .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26522/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, in virtù della carenza di legittimazione.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione annullamento della cittadinanza agevolata divieto di rappresentanza dell'avvocato messa in libertà provvisoria autorizzazione eccezionale procedura di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITO ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 25/07/1973 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAt dato avviso alle parti 1-- udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Perugia ha respinto il reclamo proposto da DE VITO Antonio avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 1° marzo 2021 in tema di liberazione anticipata .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione DE VITO Antonio con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, in virtù della carenza di legittimazione.

4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente