Cassation appeal dismissed for inadmissibility; court held family statements were factual verification, not summary information. The appeal was rejected as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mura Salvatore Angelo inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Mura challenged the lower court's reliance on his sister's statements regarding his absence from home, claiming they constituted improper summary information. The court ruled that such statements were merely part of the factual verification of absence and did not violate procedural rules against summary testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 195 comma 4 c.p.p.; Art. 351 e 357 cod. proc. pen.: Statements by family members regarding a suspect's absence from home, made during direct perception of the fact, constitute factual verification rather than summary information and are admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA SALVATORE ANGELO nato a BOSA il 27/04/1996 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; •••••n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 marzo 2021 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del 22 luglio 2019 del Tribunale di Oristano con la quale MURA Salvatore Angelo è stato condannato, con la continuazione tra i reati, alla pena di mesi 4 di arresto perché ritenuto colpevole: del reato ex art 75 co. 1 del D.L.vo 159/2011 perché, pur essendo stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno con obbligo di non rincasare dopo le 20.00 e di non uscire di casa prima delle 6.00 in autunno e in inverno, contravveniva alla prescrizione: "di non rincasare dopo le ore 20.00 "non essendo rientrato in casa alle ore 20.19; del reato ex art 75 co. 1 del D.L.vo 159/2011 perché, pur essendo stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno con obbligo di non rincasare dopo le 20.00 e di non uscire di casa prima delle 6.00 in autunno e in inverno, contravveniva alla prescrizione: "di non rincasare dopo le ore 20.00 " non essendo rientrato in casa alle ore 21.58.
In motivazione, la Corte ha sottolineato che dichiarazioni rese dai carabinieri, secondo le quali, recatisi a casa di Mura e bussato alla sua porta, si erano visti aprire la stessa dalla sorella Costanza Mura alla quale avevano chiesto del fratello ottenendo la risposta che Salvatore Angelo Mura era fuori, sono perfettamente utilizzabili e non dovevano essere verbalizzate dall'ufficiale di p.g. trattandosi di uno degli "altri casi" previsti dal secondo periodo della norma di cui all'art. 195 comma 4 c.p.p. La Corte, inoltre, ha condiviso le affermazioni del primo Giudice circa il fatto che, comunque, la prova dell'assenza da casa di Mura nelle occasioni citate potesse essere ricavata con certezza anche aliunde rispetto alle affermazioni della sorella dell'imputato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MURA Salvatore Angelo deducendo come unica motivazione la violazione ed erronea applicazione degli artt. 351 e 357 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192 e 195 co. IV c.p.p. e all'art. 75 co. I d. Igs. 159/2011, e il vizio di motivazione. Nello specifico il ricorrente evidenzia che, verificata l'assenza dell'imputato dall'abitazione tramite la mancata comparizione dello stesso alla finestra o alla porta - e dunque ritenuta già concretizzata l'ipotesi di reato -, ogni richiesta di chiarimento rivolta alla sorella costituiva assunzione di sommarie informazioni da persona che poteva riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Come già argomentato dalla Corte di Appello, l'attvità svolta in sede di constatazione dell'assenza del Mura dal domicilio non può essere equiparata alla redazione di un verbale di sommarie informazioni testimoniali, trattandosi di attività di diretta percezione dell'assenza del soggetto, in rapporto alla quale le emissioni verbali dei familiari sono ricomprese nella verifica fattuale e possono formare oggetto di deposizione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere