Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26519/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26519/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13 marzo 2013, irrevocabile in data 21 aprile 2013; Sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 12 gennaio 2018, irrevocabile in data 24 gennaio 2019;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26519/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione della pena pene condizionali formazione di una pena complessiva remissione della pena sanzioni penali sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIME OTMANE nato il 23/10/1987 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2021 il Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dalla difesa di SALIME Otmane di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato di cui alle seguenti sentenze:

1) Sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13 marzo 2013, irrevocabile in data 21 aprile 2013;

2) Sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 12 gennaio 2018, irrevocabile in data 24 gennaio 2019;

3) Sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo in data 28 novembre 2019, irrevocabile in data 23 gennaio 2020;

4) Sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 7 luglio 2020, irrevocabile in data 18 gennaio 2021. In motivazione, il Tribunale specifica che tra i fatti di cui alle sentenze sub 2) e sub 3) il vincolo della continuazione è già stato oggetto di riconoscimento in sede di cognizione, come ben si evince dalla lettura della sentenza sub 3) ed emergente altresì dal certificato penale del condannato al punto n.5. Mentre per ciò che attiene al riconoscimento del vincolo di continuazione tra i fatti di cui alle sentenze sub 2) e 3), da una parte, e i fatti di cui alle sentenze sub 1) e 4), dall'altra, non può essere riconosciuto per la rilevante cesura temporale tra i fatti e la eterogeneità delle fattispecie violate.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto per Cassazione - nelle forme di legge - SALME Otmane deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 1.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I