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Ordinanza — n. 26515/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26515/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 09/01/1961 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 29/11/2017 e condannava CAMPANARO Antonio alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 75, comma 2, D. Lgs 159/2011.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26515/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 29/11/2017 e condannava CAMPANARO Antonio alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 75, comma 2, D. Lgs 159/2011.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso di annullamento sanzione sproporzionata sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 09/01/1961 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 29/11/2017 e condannava CAMPANARO Antonio alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 75, comma 2, D. Lgs 159/2011.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAMPANARO Antonio, deducendo erronea applicazioni di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 . Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la Corte di Appello ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il President