Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it contains only factual grievances without legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Zgonda Louay inadmissible because it was based solely on factual grievances rather than legal arguments. The lower court had convicted the appellant for remaining in Italy without justification after receiving an expulsion order. The court ruled that appeals must address legal errors, not re-litigate facts, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based exclusively on factual grievances without raising any legal arguments or errors of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZGONDA LOUAY nato il 07/10/2000 avverso la sentenza del 20/01/2020 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Padova con la sentenza emessa in data 20 gennaio 2020, ha dichiarato ZGONDA Lovay responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5ter D.Lgs. 25/07/1998 n. 286, così come modificato dalla Legge 129/2011 perché, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova del 13/03/19, successivo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della medesima città in pari data, regolarmente notificato all'interessato. Il Giudice ha, inoltre, condannato ZGONDA alla pena di C 10.000,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello ZGONDA Louay, atto qualificato in ricorso per cassazione ai sensi dell'art.593 cod.proc.pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglíanze esclusivamente in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente