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Ordinanza — n. 26513/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of permitted grounds and request for re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26513/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Toselli inadmissible because it relied on grounds not permitted under the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory and incomplete, effectively requesting a re-evaluation of facts which is prohibited in cassation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, such as a request for re-evaluation of facts or a critique of the logical structure of the reasoning without specific legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal permitted grounds re-evaluation of facts cassation procedure monetary fine court costs logical reasoning esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TOSELLI Alessandro deducendo come unico motivo la contraddittorietà, lacunosità ed illogicità dell'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata ex art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSELLI ALESSANDRO nato a FOSSANO il 02/08/1983 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; jul IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'11 maggio 2021 la Corte di Appello di Torino - II Sez. penale -, visti gli artt. 592 e 605 c.p.p., confermava la sentenza del Tribunale di Cuneo del 5 novembre 2018 appellata nell'interesse dell'imputato TOSELLI Alessandro con la quale lo stesso - ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 4, co 2 e 3, legge 110/1975 - veniva condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda oltre il pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TOSELLI Alessandro deducendo come unico motivo la contraddittorietà, lacunosità ed illogicità dell'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata ex art. 606 lett.

e) cod. p roc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il President