Italian Court dismisses appeal claiming new immigration law did not apply retroactively to prior violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kane Talla inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Talla argued that the specific crime under Article 14, paragraph 5-ter of Legislative Decree 286/1998, which entered into force on June 23, 2011, could not apply retroactively to his 2011 stay violation. The court rejected this, noting the violation was proven in 2014 and continued during the period the current law was in effect, establishing continuity. Consequently, the appeal was dismissed, and Talla was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 c. 5ter D.Lgs 286/1998; ss.dd.ii.; Art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b): The court holds that a criminal provision entered into force in 2011 applies to acts committed thereafter if the violation persisted during its validity, rejecting arguments of non-retroactivity based on prior legal formulations.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANE TALLA nato il 05/07/1970 avverso la sentenza del 01/04/2021 del GIUDICE DI PACE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 aprile 2021 e depositata il 7 aprile 2021 il Giudice di Pace di Savona dichiarava KANE Talla responsabile del reato di cui all'art. 14 c.5ter del D.Lgs 286/1998 e ss.dd.ii. e lo condannava alla pena della multa di C 10.000,00 oltre il pagamento delle spese processuali. In motivazione, il Giudice osserva che i fatti di cui all'imputazione sono documentalmente provati, sono presenti in atti i verbali di sequestro, ed è certo che l'imputato si trovava sul territorio italiano in violazione delle disposizioni sull'immigrazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - KANE Talla adducendo come unico motivo l'erronea applicazione dell'articolo 14 c. 5ter D.Lgs 286/1998, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lettera b) c.p.p. Il ricorrente rammenta che il Giudice di Pace avrebbe pronunciato condanna per un fatto che al momento in cui fu commesso (ottavo giorno dopo il 30 maggio 2011) non costituiva ancora il reato che ne occupa; secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità la nuova formulazione della fattispecie incriminatrice, entrata in vigore solo il 23 giugno 2011, non si pone in continuità normativa con la precedente versione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il fatto è stato accertato nel 2014 e la trasgressione si è protratta nel periodo di vigenza della attuale disposizione incriminatrice. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr