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Ordinanza — n. 26511/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26511/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLIASCHERA MICHELE nato a MELFI il 07/12/1982 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021 la Corte d'Appello di Potenza - letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza in data 21/09/2018, appellata da GLIASCHERA Michele, previa riqualificazione del fatto contestato sub capo b) nella fattispecie prevista dall'art. 697 c.p. ed esclusa la recidiva - rideterminava la pena in mesi due di arresto. Confermava nel resto.

Regesto Legislator

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art. 697 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26511/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021 la Corte d'Appello di Potenza - letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza in data 21/09/2018, appellata da GLIASCHERA Michele, previa riqualificazione del fatto contestato sub capo b) nella fattispecie prevista dall'art. 697 c.p. ed esclusa la recidiva - rideterminava la pena in mesi due di arresto. Confermava nel resto.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo insorto dopo la fuga motivi validi difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 697 c.p
del Tribunale di Potenza in data 21/09/2018, appellata da GLIASCHERA Michele, previa riqualificazione del fatto contestato sub capo b) nella fattispecie prevista dall'art. 697 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLIASCHERA MICHELE nato a MELFI il 07/12/1982 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021 la Corte d'Appello di Potenza - letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza in data 21/09/2018, appellata da GLIASCHERA Michele, previa riqualificazione del fatto contestato sub capo b) nella fattispecie prevista dall'art. 697 c.p. ed esclusa la recidiva - rideterminava la pena in mesi due di arresto. Confermava nel resto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GLIASCHERA Michele adducendo come unico motivo la nullità della sentenza stessa ex art. 606 comma 1 lett.

e) c.p.p. per mancanza della motivazione con riferimento ai motivi di appello proposti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, essendo intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione su tutte le doglianze formulate in secondo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente