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Ordinanza — n. 26510/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a non-allowed retrial of the surveillance court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Cinieri inadmissible because it was based on a ground not permitted under the Code of Criminal Procedure. The lower court had rejected the request for home detention under Article 47-ter-11-ter due to the severity of the sentence and the nature of the crime, finding no grave physical illness. The Court ruled that the appellant's argument merely requested a re-evaluation of the facts, which is strictly prohibited in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on a ground not permitted by law, such as a request for a re-evaluation of the facts or a new assessment of the evidence already examined by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality proceeding home detention surveillance court re-evaluation of facts procedural bar costs and fines capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CINIERI Francesco adducendo come unico motivo la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 147/1 n.2) c.p.
In motivazione, il Tribunale evidenzia come il CINIERI, così come si evince dalla documentazione sanitaria prodotta da ultimo dalla difesa, non versi in una condizione di grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147/1 n.2) c.p.
Art. 47-ter-11-ter ord.pen.
Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto rigettava l'istanza ex art. 47-ter-11-ter ord.pen. proposta da CINIERI Francesco.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINIERI FRANCESCO nato a SAVA il 22/07/1949 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto rigettava l'istanza ex art. 47-ter-11-ter ord.pen. proposta da CINIERI Francesco. In motivazione, il Tribunale evidenzia come il CINIERI, così come si evince dalla documentazione sanitaria prodotta da ultimo dalla difesa, non versi in una condizione di grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147/1 n.2) c.p. e, inoltre, che il condannato stesso non può beneficiare di altre forme di detenzione domiciliare, se non quella prevista dall'art. 47- ter-11-ter o.p., tenuto conto dell'entità della pena da espiare e del reato ostativo oggetto della sentenza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CINIERI Francesco adducendo come unico motivo la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione della disciplina regolatrice.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside