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Ordinanza — n. 26508/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, not legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26508/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfred Tafa's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of factual evidence regarding criminal continuity. The lower court had already thoroughly examined the facts and found no concrete indicators of a single criminal intent, rejecting the request for combined sentencing. The Supreme Court ruled that such requests for factual reassessment are not permitted in cassation proceedings, which are limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it requests the re-evaluation of facts or evidence, as the supreme court's jurisdiction is strictly limited to reviewing the correct application of law and the existence of legal errors, not the factual assessment already made by the trial judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited criminal continuity sentencing legal error review only procedural exhaustion requirements recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 671 cod.proc.pen
IV penale rigettava l'istanza ex art. 671 cod.proc.pen.
art. 81 cod. pen
Avverso detta ordinanza, ha proposto per Cassazione - nelle forme di legge - TAFA Alfred deducendo come unico motivo la violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFA ALFRED nato il 15/07/1968 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2021 il Tribunale di Torino, Sez. IV penale rigettava l'istanza ex art. 671 cod.proc.pen. avanzata da TAFA Alfred, con la quale si chiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze del Tribunale di Torino 2/04/2015 (irr. 8/12/2020) e G.i.p. Tribunale di Torino 21/12/2012 (irr. 5/03/2013). In motivazione, il Tribunale sottolinea la mancanza degli elementi concreti per ritenere che i reati oggetto delle sentenze indicate (al di là della avvenuta riunione in continuazione delle violazioni in tema di stupefacenti) siano espressione di una unica determinazione criminosa.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto per Cassazione - nelle forme di legge - TAFA Alfred deducendo come unico motivo la violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 81 cod. pen. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres