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Ordinanza — n. 26507/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prison disciplinary appeal as generic and fails to specifically challenge the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and did not specifically address the contested disciplinary order. The appellant argued that the disciplinary council's session was shortened and the charges were vague, but the court found these points unsubstantiated by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and directly confront the contested decision; generic complaints regarding procedural timing or charge precision without concrete evidence of prejudice result in inadmissibility.

Parole chiave

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prison disciplinary appeal inadmissible appeal generic grounds procedural defect court costs and fine sanzione disciplinare ammutinamento di detenuti personale carcerario

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.p.
666, comma 2, cod.proc.pen., ex art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
Art. 666 comma 2 c.p.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo come motivi: Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., ex art.
Art. 179 c.p.p.
b) ; Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 179 cod.proc.pen.
Art. 81 comma 4 D.P.R. 230/2000
Art. 38 commi 1 e 2 O.P.
art. 77 D.P.R. 230/2000
15 e 16 dell'art. 77 D.P.R. 230/2000 e infliggeva al detenuto la sanzione dell'isolamento durante le attività in comune per 8 giorni.
art. 179 cod.proc.pen
b) ; Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 179 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2020 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Torino respingeva il reclamo avanzato da ATTANASIO Alessio avverso l'ordinanza in materia di reclamo disciplinare ex art. 69 comma 6 lett.

a) ord.pen. . In motivazione, il Tribunale osserva che in data 7/03/2019 ATTANASIO ha ricevuto un rapporto disciplinare per aver avuto un atteggiamento offensivo nei confronti di un operatore penitenziario nei cui confronti si era rivolto. In data 21/03/2019 il Consiglio di Disciplina della C.C. di Cuneo riteneva integrate le infrazioni disciplinari di cui ai nn. 15 e 16 dell'art. 77 D.P.R. 230/2000 e infliggeva al detenuto la sanzione dell'isolamento durante le attività in comune per 8 giorni. Il detenuto proponeva tempestivo reclamo, dichiarato infondato dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo con l'ordinanza del 27/11/2019 Il detenuto ha tempestivamente proposto reclamo ex art. 35bis comma 4 ord.pen. avverso la suddetta ordinanza.

Il Collegio riteneva il reclamo parzialmente inammissibile e, comunque, infondato nel merito. Nello specifico, il Collegio ha sottolineato come, con i primi motivi del reclamo, il condannato si è limitato a ribadire le medesime eccezioni già sollevate con il precedente reclamo al Magistrato di Sorveglianza e senza contestare specificamente le motivazioni adottate dal Magistrato, le quali appaiono pienamente condivisibili e coerenti con il quadro istruttorio. Il Collegio ha, inoltre, evidenziato come non risulti essere derivato al detenuto alcun pregiudizio dalle presunte violazioni procedurali invocate e che, pertanto, non può essere rilevata alcuna nullità del procedimento disciplinare in esame, con conseguente nullità del provvedimento sanzionatorio adottato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo come motivi: Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., ex art. 606 lett. b) ; Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 179 cod.proc.pen. e 81, comma 4, D.P.R. 230/2000 ex art. 606 lett. b); Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 38, commi 1 e 2 0.P., e 81, comma 4, D.P.R. 230/2000, ex art. 606 lett. b). In sostanza, si contesta l'avvenuta anticipazione di due ore della trattazione dell'udienza innanzi al Consiglio di disciplina e l'assenza di precisione della contestazione in fatto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, che non si confrontano in modo adeguato e specifico con il contenuto della decisione impugnata. Ed invero, l'avvenuta anticipazione dell'orario di trattazione non ha comportato, per quanto emerge dagli atti, alcun vizio, in ragione della presenza in quella sede del detenuto. Anche la contestata genericità dell'addebito appare essere censura formulata in astratto, dato l'ampio esercizio del contraddittorio in sede disciplinare. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere e