Cassation appeal dismissed as inadmissible because the detained individual personally filed the claim instead of a legal representative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the detained individual rather than by a legal representative. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the claim under Article 35ter of the Penitentiary Law regarding a specific detention period. The court ruled that only a qualified representative possesses the standing to challenge such surveillance decisions, rendering the personal filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35ter O.P.; Art. 610, comma 5bis c.p.p.: A claim for review of a surveillance tribunal's decision must be filed by a legal representative; a personal filing by the detainee lacks standing and is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 11/02/1972 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA1dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; d2-f IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 13, luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria rigettava il reclamo proposto nell'interesse di PALMISANO Domenico, detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, con cui il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal nominato, ex art. 35ter 0.P., in relazione al periodo di detenzione 14/07/2017 - 31/03/2020, e, per l'effetto, ha confermato l'impugnata ordinanza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PALMISANO Domenico, con atto personale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., in quanto proposto da soggetto non legittimato e cioè dall'interessato personalmente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente