Ordinanza — n. 26501/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASentenza del Tribunale di Bergamo del 19/01/2001, divenuta irrevocabile in data 6/03/2001; Sentenza del Tribunale di Bergamo del 26/04/2004, divenuta irrevocabile in data 15/06/2004;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26501/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI KHALIL nato il 12/10/1976 avverso l'ordinanza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 4_ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data (24 dicembre 2020 la Corte d'Appello di Brescia, Sez. I penale, respingeva l'istanza proposta da AYARI Khalil, diretta ad ottenere l'unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei reati di cui alle seguenti sentenze:
1) Sentenza del Tribunale di Bergamo del 19/01/2001, divenuta irrevocabile in data 6/03/2001;
2) Sentenza del Tribunale di Bergamo del 26/04/2004, divenuta irrevocabile in data 15/06/2004;
3) Sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 18/10/2007, divenuta irrevocabile in data 23/09/2010. In motivazione, la Corte evidenzia che, ai fini dell'applicabilità della disciplina del reato continuato, grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla congruità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - AYARI Khalil adducendo come unica motivazione la violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 cod.proc.pen., nonché contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione. 3 Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle