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Ordinanza — n. 26500/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to partial withdrawal of appeal grounds covering the contested point.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Roberto Losciale's appeal inadmissible because it challenged a ground that had been partially withdrawn during the appellate proceedings. Losciale argued the lower court's reasoning was illogical regarding a point he had renounced, but the court noted this renunciation covered the specific issue raised. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, resulting in a ruling against Losciale for court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges a ground of appeal that has been partially or fully renounced by the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal partial withdrawal of grounds manifestly unfounded court costs financial penalty appellate renunciation Cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSCIALE ROBERTO nato a GENOVA il 30/08/1974 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; .0nn•• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova, Sez. III Pen., riformava parzialmente la sentenza emessa in data 23/09/2019 dal Tribunale di Genova, appellata da LOSCIALE Roberto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, previa rinunzia ai motivi residui, riduceva la pena a lui inflitta ad otto mesi di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LOSCIALE Roberto adducendo come unica motivazione la mancanza e manifesta illogicità della motivazione su uno dei punti oggetto di rinunzia ai motivi di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo intervenuta rinunzia parziale ai motivi di appello e riguardando il ricorso uno dei punti coperto da detta rinunzia. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente