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Ordinanza — n. 26496/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the detained individual lacks standing to file the request personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26496/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the detained individual rather than by his legal representative. The lower court had rejected a request for therapeutic placement due to the detainee's prior revocation of a similar benefit for arbitrary absconding. The court ruled that the personal filing violated procedural requirements for standing under Article 610 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for therapeutic placement in a prison context must be filed by the legal representative; a personal filing by the detainee is inadmissible de plano, resulting in the loss of standing and liability for costs.

Parole chiave

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standing in criminal procedure therapeutic placement request detained person rights inadmissible appeal de plano legal representative authority allontanamento nonostante motivi di salute inidoneità medica cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis, c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., in quanto proposto da soggetto non legittimato e cioè dall'interessato personalmente.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 94 D.P.R. n. 309/90
Con ordinanza emessa in data 13 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Bari rigettava l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 proposta da CIMINIELLO Francesco.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINIELLO FRANCESCO nato a FOGGIA il 29/01/1989 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Bari rigettava l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 proposta da CIMINIELLO Francesco. In motivazione, il Tribunale di Sorveglianza evidenzia che l'affidamento "terapeutico" sia misura inadeguata a contenere la pericolosità sociale del detenuto posto che egli, già ammesso a godere di beneficio analogo a quello nuovamente richiesto, con ordinanza del medesimo Tribunale di Sorveglianza in data 22/12/2020, ne subiva la revoca per fatto "colpevole" in concreto consistito nell'arbitrario ed ingiustificato allontanamento dalla struttura comunitaria "SPAZIO ESSE" di Bari-Loseto in data 5/12/20, presso la quale non faceva più rientro fino a che 1'11/12/20 veniva tratto in arresto e ricondotto in carcere.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione CIMINIELLO Francesco, con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., in quanto proposto da soggetto non legittimato e cioè dall'interessato personalmente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid