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Ordinanza — n. 26492/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation prohibited in summary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts prohibited in summary execution proceedings. The appellant argued that the lower court erred in applying specific procedural articles regarding the continuity of crimes. The court ruled that the summary judge had already thoroughly examined the facts and that the appeal merely requested a new factual assessment, which is not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 81 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it requests a re-evaluation of facts already examined by the summary judge, as such requests are not permitted in summary execution proceedings.

Parole chiave

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summary execution proceedings continuity of crimes factual re-evaluation inadmissible appeal procedural continuity reati contro il patrimonio reiterazione di reati penali furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAVIGLIA Maurizio adducendo come motivi la violazione dell'art. 606, co.
Art. 81 c.p.p.
per essere stato erroneamente applicato l'art. 81 cpv.
Art. 125, co. 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 671 c.p
Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2021 il Tribunale di Reggio Calabria - sezione Gip/Gup -rigettava la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della disciplina del reato continuato tra i reati per i quali MAVIGLIA Maurizio è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti sentenze:
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAVIGLIA MAURIZIO nato a AFRICO il 07/12/1979 avverso l'ordinanza del 22/05/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2021 il Tribunale di Reggio Calabria - sezione Gip/Gup -rigettava la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della disciplina del reato continuato tra i reati per i quali MAVIGLIA Maurizio è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti sentenze:

1) Sentenza del Tribunale di RC del 19.6.2012, definitiva, per 624-625 c.p. commesso a Melito Porto Salvo dal 15.2.2009 al 16.2.2009;

2) Sentenza del 9.10.2012 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria definitiva 1'8.10.2013 per i reati di cui agli artt.110,628,99 comma 4, art.12 e 14 L.497/74 commesso a RC il 17.12.2009;

3) Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria definitiva il 21.3.2014 per i reati di cui agli artt.110,628, 582, 585 c.p. e art.81 c.p., art.55 D.Lgl. 231/07, commesso in Bianco e altrove da novembre 2010;

4) Sentenza emessa dal GUP di Reggio Calabria il 28 maggio 2019 depositata in data 21.1.2020, n.596/2019 nel p.p. n.2509/18 RGGIP-GUP (c.d. operazione Mandamento Ionico); In motivazione, si evidenzia che la richiesta non è meritevole di accoglimento poiché non può ragionevolmente ritenersi che le condotte di furto e rapina commesse tra il 2009 e il 2019 siano state programmate in maniera unitaria già nel 2000 (anno in cui il Maviglia entrava a far parte del contesso mafioso), pur secondo una ideazione per linee essenziali, trattandosi di reati neanche programmabili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAVIGLIA Maurizio adducendo come motivi la violazione dell'art. 606, co. 1-lett. b), cod.proc.pen. per essere stato erroneamente applicato l'art. 81 cpv. c.p.p.; il difetto di motivazione ai sensi dell'art 125, co. 3, cod.proc.pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estens