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Ordinanza — n. 26491/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order due to missing domicile declaration in probation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted applicant failed to include a domicile declaration in his request for probation. The lower court correctly applied Article 677 of the Code of Criminal Procedure, which mandates such a declaration for requests addressed to the surveillance court. Consequently, the appeal was rejected for manifestly unfounded reasons, and the applicant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 677 c.p.p.; The absence of a domicile declaration or election in a request for probation renders the request inadmissible under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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probation request domicile declaration inadmissibility surveillance court Code of Criminal Procedure misure sostitutive della carcerazione adeguamento della pena attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 677 c.p.p.
art. 677 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDDAVIDE MATTEO nato a CERIGNOLA il 27/12/1989 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà avanzata dal condannato REDDAVIDE Mattetti In motivazione, si rileva che l'istanza è priva di regolare dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato (l'art. 677 c.p.p. prevede espressamente che le istanze rivolte alla magistratura di sorveglianza devono contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio; la sanzione processuale per la loro mancanza è l'inammissibilità).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - REDDAVIDE Matteo deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risultando corretta la constatazione dell'assenza di una condizione legale di ammissibilità dell'istanza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente