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Ordinanza — n. 26489/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26489/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO DARIO nato a MELFI il 31/01/1983 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto dalla difesa di D'AMATO Dario avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma in data 2/03/2021 con il quale veniva rigettata l'istanza di permesso premio. In motivazione si evidenzia che, pur con l'apprezzamento riguardo alla disponibilità ed all'adesione alle offerte trattamentali da parte del D'AMATO e per i risultati già conseguiti dal medesimo nel trattamento penitenziario, sia necessario, tuttavia, proseguire l'osservazione scientifica perché appare necessario l'approfondimento personologico sull'aspetto più saliente e centrale per la concessione del chiesto beneficio premiale, cioè la revisione critica rispetto ai gravi reati commessi, sul quale aspetto, nella relazione di sintesi, si evidenziano delle lacune: non appaiono scandagliati adeguatamente sia l'atteggiamento psicologico del soggetto, sia le motivazione reali ed interiori sulla genesi del coinvolgimento nelle gravissime azioni delittuose perpetrate e, altresì non sono soddisfacenti i risultati del trattamento riguardo alle elaborazioni delle condotte criminali con l'approfondita rivisitazione e analisi critica, che consenta di enucleare quel principio di ravvedimento, di distacco e di presa di distanze dall'impostazione valoriale pregressa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - D'AMATO Dario deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente censura l'ordinanza sotto il profilo dell'erronea applicazione della normativa di concessione di permessi premio, in combinato disposto con la normativa vigente per i collaboratori di giustizia avuto riguardo altresì alle ragioni del rigetto fondate su di una motivazione manifestatamente apodittica, illogica e lacunosa. Si deduce altresì vizio di motivazione.

Parole chiave

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adeguamento della pena importanza del successo d'integrazione abbandono del procedimento penale assistenza riabilitativa nuova perizia psichiatrica riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO DARIO nato a MELFI il 31/01/1983 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto dalla difesa di D'AMATO Dario avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma in data 2/03/2021 con il quale veniva rigettata l'istanza di permesso premio. In motivazione si evidenzia che, pur con l'apprezzamento riguardo alla disponibilità ed all'adesione alle offerte trattamentali da parte del D'AMATO e per i risultati già conseguiti dal medesimo nel trattamento penitenziario, sia necessario, tuttavia, proseguire l'osservazione scientifica perché appare necessario l'approfondimento personologico sull'aspetto più saliente e centrale per la concessione del chiesto beneficio premiale, cioè la revisione critica rispetto ai gravi reati commessi, sul quale aspetto, nella relazione di sintesi, si evidenziano delle lacune: non appaiono scandagliati adeguatamente sia l'atteggiamento psicologico del soggetto, sia le motivazione reali ed interiori sulla genesi del coinvolgimento nelle gravissime azioni delittuose perpetrate e, altresì non sono soddisfacenti i risultati del trattamento riguardo alle elaborazioni delle condotte criminali con l'approfondita rivisitazione e analisi critica, che consenta di enucleare quel principio di ravvedimento, di distacco e di presa di distanze dall'impostazione valoriale pregressa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - D'AMATO Dario deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente censura l'ordinanza sotto il profilo dell'erronea applicazione della normativa di concessione di permessi premio, in combinato disposto con la normativa vigente per i collaboratori di giustizia avuto riguardo altresì alle ragioni del rigetto fondate su di una motivazione manifestatamente apodittica, illogica e lacunosa. Si deduce altresì vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di mera richiesta di rivalutazione in fatto, concernente aspetti congruamente esaminati nella decisione impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres