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Ordinanza — n. 26488/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26488/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLI CARLO nato a CAIVANO il 19/10/1970 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; [47 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di modifica di un precedente provvedimento, rideterminava la pena inflitta all'imputato PONTICELLI Carlo con la sentenza passata in giudicato in data 19/09/2017 per i reati di cui agli artt. 74, 73 comma 1 e comma 4 DPR 309/90 nella misura di anni 9 di reclusione, ferme restando le altre statuizioni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26488/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PONTICELLI Carlo, deducendo come unico motivo la violazione, erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali alleggerimento della pena recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti formazione di una pena complessiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLI CARLO nato a CAIVANO il 19/10/1970 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; [47 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di modifica di un precedente provvedimento, rideterminava la pena inflitta all'imputato PONTICELLI Carlo con la sentenza passata in giudicato in data 19/09/2017 per i reati di cui agli artt. 74, 73 comma 1 e comma 4 DPR 309/90 nella misura di anni 9 di reclusione, ferme restando le altre statuizioni.

In motivazione la Corte di Appello evidenzia di aver ridotto la pena per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 ad anni 11 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui al comma 3 ad anni 12 di reclusione; inoltre, sottolinea che è su questa base che va calcolato l'aumento per la continuazione nella misura di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 comma 1 (cocaina) e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 comma 4 (hashish) DPR 309/90 giungendo alla pena complessiva di anni 13 mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito alla pena di anni 9 di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PONTICELLI Carlo, deducendo come unico motivo la violazione, erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett.

b) cod.proc.pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione art. 606 co. 1 lett.

e) cod.proc.pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo state espresse in modo adeguato - nella decisione impugnata - le ragioni che sostengono la quantificazione della pena nei termini prima descritti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside