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Ordinanza — n. 26485/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, not legal error, regarding crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant requested a re-evaluation of facts rather than a correction of legal application. The appellant argued the lower court failed to recognize a common criminal design between specific judgments, but the court found no concrete indicators of recurrence. Consequently, the request was deemed an impermissible challenge to the factual assessment within the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.; Art. 671 c.p.p.: An appeal challenging the recognition of crime continuation based on a lack of common criminal design is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts without demonstrating a legal error.

Parole chiave

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crime continuation common criminal design execution phase appeal factual re-evaluation inadmissible appeal legal error criminal design revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PONTANI Mauro Alberto Giorgio, deducendo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 lett.
Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
In motivazione, la Corte riconosce il vincolo di continuazione esclusivamente tra le sentenze sub 2,3, e 4 del GRUPPO C ed applica, ex art. 81 cpv.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTANI MAURO ALBERTO GIORGIO nato a CHARLEROI( BELGIO) il 16/07/1961 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 marzo 2021 la Corte d'Appello di Ancona - in funzione di giudice dell'esecuzione - accoglieva parzialmente l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata dalla difesa di PONTANI Mauro Alberto Giorgio. In motivazione, la Corte riconosce il vincolo di continuazione esclusivamente tra le sentenze sub 2,3, e 4 del GRUPPO C ed applica, ex art. 81 cpv. c.p., un aumento di pena rispetto a quella prevista dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 12.2.2015, pari a mesi 2 di reclusione ed euro 750,00 di multa, così rideterminandosi complessivamente la pena, quanto alle tre sentenze della Corte d'Appello di Ancora 12.02.2015, Corte d'Appello di Ancona 16.12.2013 e Corte d'Appello di Ancona 20.05.2014, in complessivi anni 2 mesi 6 di reclusione ed € 1.500,00 di multa; rigetta nel resto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PONTANI Mauro Alberto Giorgio, deducendo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

b) con riferimento agli artt.81 c.p. e 671 c.p.p. per non aver ritenuto il medesimo designo criminoso tra le sentenze indicate nei gruppi A e B di cui alla richiesta di riconoscimento della disciplina del reato continuato; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle