Cassation appeal against penalty on request dismissed for inadmissible grounds not listed in law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Benkhadra Younse against a sentence of penalty on request inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the non-evaluation of non-punishability causes under Article 129 of the Criminal Code, but the Court held that only specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, are permitted. Consequently, the appeal was rejected as it raised unauthorized complaints regarding the substantive evaluation of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of penalty on request are strictly limited to specific grounds concerning the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty, excluding complaints about the evaluation of non-punishability causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENKHADRA YOUNSE nato il 26/11/1991 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Benkhadra Younse avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla in relazione alla mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cpp In definitiva, si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 ens