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Ordinanza — n. 26400/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism regarding criminal liability motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26400/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Riggio Fabio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Riggio contested the motivation behind a criminal liability declaration based on Article 73, paragraph 5 of the relevant decree, arguing it was incorrect. The court rejected this claim because the appeal lacked specific criticism of the contested decision, which was found to be sufficiently and non-manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals lacking specific criticism of the contested decision are inadmissible as they fail to demonstrate a specific ground for challenging the court's reasoning.

Parole chiave

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criminal liability declaration inadmissible appeal lack of specific criticism procedural costs Cassa delle Ammende motivation review Article 73 DPR riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGIO FABIO nato a PALERMO il 09/11/1990 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Riggio Fabio che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché privo di specificità essendo privo di critica specifica al provvedimento impugnato che, al contrario, appare sorretto da congrua e non manifestamente illogica motivazione (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato) Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 nsore I