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Ordinanza — n. 26399/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Spampinato Samuele inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity. The appellant contested the sentencing rationale for a six-month prison term and a fine under specific criminal code articles, arguing for non-application of the minimum penalty. The court rejected these claims, finding the sentencing motivation present, congruent with legal criteria, and sufficiently argued, thus ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 110 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the contested motivation is present, congruent with legal criteria, and the request for non-application of the minimum penalty is adequately argued.

Parole chiave

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manifest unfoundedness lack of specificity inadmissible appeal minimum penalty sentencing motivation criminal procedure Corte di Cassazione commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Contrariamente all'assunto difensivo, la motivazione è presente, congrua alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 110 cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 73
art. 110 cod.pen
art. 133 cod.pen
Contrariamente all'assunto difensivo, la motivazione è presente, congrua alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO SAMUELE nato a PALERMO il 03/01/2000 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Spampinato Samuele che contesta la motivazione posta 4, base della misura della pena inflitta per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pari a mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multay è inammissibile per manifesta infondatezza ed anche perché privo di specificità estrinseca. Contrariamente all'assunto difensivo, la motivazione è presente, congrua alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (cfr. pag.

2) e la richiesta di mancata applicazione del minimo è stata congruamente argomentata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consig ensore Il President