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Ordinanza — n. 26398/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against requested penalty judgment dismissed for inadmissible grounds not listed in law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tammar Cherkaoui inadmissible against a Brescia court's requested penalty judgment. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Criminal Code regarding personal drug consumption, a ground not permitted for review in this specific procedural context. The court ruled that appeals against requested penalties are strictly limited to specific statutory grounds, excluding challenges to the lack of evaluation of non-punishment causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against requested penalty judgments are limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, and penalty legality, excluding challenges to the evaluation of non-punishment causes.

Parole chiave

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requested penalty judgment Cassation appeal inadmissibility non-punishment causes personal drug consumption procedural law limitations ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cpp con riferimento dal dedotto consumo personale.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMAR CHERKAOUI nato il 26/07/1976 avverso la sentenza del 24/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA-Elate-avvise-eka--gerti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Tammar Cherkaoui avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cpp con riferimento dal dedotto consumo personale. Si tratta di censura non consentita, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consig;re nsore Il Presidente