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Ordinanza — n. 26393/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for complaining about waived acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26393/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Riccardo Falcetta's appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence regarding waived acquittal conditions. Falcetta argued the lower court failed to evaluate specific conditions for release, but the law prohibits such complaints against settlement rulings. The court ruled that since the contested grounds were explicitly waived by the parties during the settlement process, the appeal lacks legal standing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds or the failure to evaluate conditions for acquittal as these are excluded by the settlement procedure.

Parole chiave

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settlement sentence appeal waived acquittal conditions inadmissible appeal procedural waiver Cassazione Rome diritto di ottenere una decisione annullamento del licenziamento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129, c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCETTA RICCARDO nato a ANDRIA il 19/11/1985 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Falcetta Riccardo è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che letcensuret in punto mancanza di valutazione delle condizioni di proscioglimento non è proponibile avverso la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cpp Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigiier ensore Il