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Ordinanza — n. 26392/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for parole benefits due to prior convictions and lack of remission prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the denial of benefits under Articles 163 and 175 of the Penal Code, but the lower court correctly noted his prior convictions and the impossibility of predicting future non-offense. The court rejected the claim that the reasoning was merely formal, affirming the substantive grounds for denying the benefits.

Regesto Legislator

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Art. 163, 175 cod. pen.; The court may deny parole benefits when prior convictions exist and no reliable prognosis of future non-offense can be established, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Parole Benefits Denial Prior Conviction Impact Remission Prognosis Appeal Inadmissibility revoca della sospensione condizionale pene condizionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 175 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASHWAN NAHRELNIL FAWWAZ HAMED nato il 16/10/1995 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Ragkwan Nahrelnil che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto difensivo la corte territoriale con motivazione congrua ha escluso il riconoscimento dei menzionati benefici rilevato che il prevenuto ha già riportato condanna e che, tenuto conto dei profili di personalità e delle modalità dell'azione, non era formulabile un giudizio prognostico di astensione dalla commissione di altri reati (cfr. pag. 7).

Motivazione che non può dirsi apparente e/o meramente adesiva di quella di primo grado. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigli nsore Il Presiden