Italian Court dismisses appeal against penalty on request for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Oussema Barhoumi against a Bologna sentence inadmissible. The appellant argued the penalty was inappropriate, but the court noted that appeals against sentences on request are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification. Since the claim concerned the appropriateness of the penalty, it fell outside the permitted scope of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences on request are admissible only for defects in the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; claims regarding the appropriateness of the penalty are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUSSEMA BARHOUMI nato il 29/01/2001 avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdt avris-e-a14~P, udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Oussema Barhoumi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione sulla congruità della pena. In definitiva, si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consi ensore Il Pre