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Ordinanza — n. 26390/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing request, citing limited grounds for legal qualification challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hachar Aziz inadmissible regarding a sentencing request judgment. The appellant argued for a violation of law concerning the legal qualification of a circumstance under Article 62(4) of the Penal Code. The court ruled that post-reform, appeals based on legal qualification are strictly limited to cases where the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, which was not met here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cp: Appeals against sentencing requests for legal qualification errors are permitted only when the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, verified solely on the charge, summary reasoning, and appeal grounds.

Parole chiave

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sentencing request appeal legal qualification error Article 62 circumstance Cassazione inadmissibility post-reform limitations ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 62 n. 4 cp
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica sotto il profilo della valutazione della circostanza di cui all'art. 62 n.
Art. 444 cpp
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHAR AZIZ nato il 01/06/1994 avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA Elet-e-avv.i-se allc par— udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Il ricorso di Hachar Aziz avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica sotto il profilo della valutazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cp In particolare, anche a seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

In definitiva, si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consi ensore