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Ordinanza — n. 26389/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty on request for legal qualification error not meeting strict criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a penalty imposed upon request inadmissible. The appellant argued for a legal qualification error under Article 73 of the Customs Code, but the court noted that post-reform, such appeals are limited to cases where the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge. Since the qualification did not meet this strict threshold, the appeal was rejected as non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90: Appeals against penalties on request for legal qualification errors are only admissible if the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge.

Parole chiave

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penalty on request legal qualification error customs code Cassation appeal procedural inadmissibility documenti mancanti deposito tardivo condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUATI TAREK nato il 17/01/1974 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Glat11.411.311~14e--FhaFti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Touati Tprek avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90. In particolare, anche a seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

In definitiva, si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigli "?tnsore I