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Ordinanza — n. 26387/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for waived acquittal grounds and non-prosecution causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26387/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hadid Khaled inadmissible because it challenged a settlement sentence based on grounds the parties had waived. The appellant argued for a review of acquittal conditions and non-prosecution causes, which were explicitly excluded from the settlement agreement. Consequently, the court ruled that such censure cannot be raised against a sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible when they concern waived acquittal conditions or non-prosecution causes, as parties explicitly renounced these grounds upon agreeing to the settlement.

Parole chiave

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settlement sentence appeal waived acquittal grounds non-prosecution cause Article 599-bis CPP inadmissible appeal rinuncia alla motivazione assenza di caso di rigore concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Deve pertanto ritenersi che le censure in punto mancanza di valutazione delle condizioni di proscioglimento e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cp(motivo rinunciatolnon sono proponibili avverso la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADID KHALED nato il 04/11/1978 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdete--ervriso-e4+e-pt-Ft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Hadid Khaled è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le censure in punto mancanza di valutazione delle condizioni di proscioglimento e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cp(motivo rinunciatolnon sono proponibili avverso la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cpp Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consiglite nsor