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Ordinanza — n. 26386/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for non-devoluted grounds and infounded second ground due to complete lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26386/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on two grounds: one regarding the declaration of responsibility for multiple violations and another concerning the sentencing and denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the first ground as it was not properly devoluted in the appeal, and dismissed the second as manifestly unfounded given the complete and congruous reasoning provided by the territorial court regarding the appellant's prominent role in drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals must strictly adhere to the grounds devoluted in the appellate judgment, and manifestly unfounded arguments regarding sentencing are inadmissible when the lower court has provided complete and congruous reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-devoluted grounds manifestly unfounded drug trafficking organization procedural costs fine imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Ohiku Silver OsaruOmAse, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per plurime violazione di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OHIKU SILVER OSARUMWENSE nato il 18/05/1976 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Ohiku Silver OsaruOmAse, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per plurime violazione di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è consentito in questa sede poiché, dal non contestato riepilogo dei motivi di •ricorso, risulta che lo stesso non era devoluto nei motivi di appello che afferivano unicamente al trattamento sanzionatorio.

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la corte territoriale reso completa e congrua motivazione in relazione alla misura della pena che si discosta dal minimo edittale in ragione all'accertato ruolo di spicco nell'organizzazione dedita dal traffico di stupefacenti, non qui rivisitabile in presenza di congrua motivazione. Anche il diniego è stato correttamente argomentato, in assenza di elementi positivi non costituisce elemento per il riconoscimento la mera i ncensu ratezza .

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de