Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26385/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specificity and infounded arguments regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Gentile and Imbrogno Assunta Teresa inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found the first appeal lacked specificity because it merely repeated arguments already rejected by the lower court regarding the defendant's knowledge of joint drug possession. Furthermore, the court dismissed the second appeal as unfounded, citing the defendants' extensive criminal history and non-occasional modus operandi as valid grounds for denying generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 110 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they lack specific grounds or are manifestly unfounded when the lower court's reasoning relies on established case law and the defendant's proven criminal record.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals drug trafficking joint possession mitigating circumstances criminal record lack of specificity court costs detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen., 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi
da cui la corte territoriale ha argomentato la consapevolezza della detenzione concorsuale in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv.
S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè
art. 110 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi
da cui la corte territoriale ha argomentato la consapevolezza della detenzione concorsuale in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv.
S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENTILE GIULIANO nato a ROMA il 27/04/1967 IMBROGNO ASSUNTA TERESA nato a MANGONE il 22/12/1966 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Imbroqino Assunta Teresa, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110 cod.pen., 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità perché riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito in relazione al concorso della predetta nella detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente detenuta presso l'abitazione ove vive con il convivente Gentile tenuto conto che la stessa è stata vista occultare nel proprio portafoglio il provento della cessione appena effettuata all'acquirente Pozzebon (cfr. pag.

1) da cui la corte territoriale ha argomentato la consapevolezza della detenzione concorsuale in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01), non essendo configurabile la mera connivenza. Considerato che il secondo motivo di ricorso di Introgino e il ricorso di Gentile che contestano la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato tenuto conto di precedenti penali di costoro che giustificano tale diniego. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo agli imputati derivante dai numerosi precedenti penali e dalla modalità dell'azione non occasionale da cui ha tratte, elementi per ritenere che i predetti siano stabilmente inseriti nel modo del traffico stupefacenti, secondo i principi espressi da Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838).

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigli